DESCRIZIONE
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio, mediante affissione dell’atto di pubblicazione in uno spazio della casa comunale, a ciò destinato .
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficio di stato civile del comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Le fasi del procedimento sono:
1) avvio della pratica di matrimonio
La richiesta della pubblicazione deve essere presentata, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli sposi, da entrambi gli sposi o da persona dagli stessi incaricata.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro del culto.
Nota: la richiesta di pubblicazione è presentata dagli sposi senza la presenza di testimoni.
Gli sposi o altra persona dagli stessi incaricata devono essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2) istruttoria
Gli sposi rendono le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia all’ufficiale dello stato civile, che ne verifica l’esattezza, anche acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Per gli stranieri, si veda la scheda "Matrimonio del cittadino straniero in Italia" 
Nota: al fine di garantire un servizio più efficiente e tempestivo si consiglia di contattare preventivamente, anche telefonicamente o a mezzo fax (tel. 0445/691244 fax 0445/691243), l’ufficio dello stato civile.
3) Affissione della pubblicazione
A conclusione del procedimento, l’ufficiale di stato civile provvede:
- all'affissione della pubblicazione nello spazio della casa comunale a ciò destinato;
- a richiedere analoga affissione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Schio.
L’atto di pubblicazione deve rimanere esposto nei comuni di residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni consecutivi (interi).
Nel caso di matrimonio religioso, gli interessati provvederanno al ritiro del certificato di eseguita pubblicazione, da consegnare al Parroco/Ministro di culto. Tale certificato potrà essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.
Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:
- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto, in caso di matrimonio religioso.
– nulla osta dello straniero, che intende sposarsi in Italia - si veda la scheda "Matrimonio del cittadino straniero in Italia" 
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio, in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c. )
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio, in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.)
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età
CONTRIBUZIONE
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 14,62 (€ 29,24 se uno degli sposi non è residente a Schio). La/Le marca/marche relative dovranno essere consegnate all’ufficiale dello stato civile cui è richiesta la pubblicazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
CODICE CIVILE artt. 84 e segg
| COMPETENZA |  |
| Ente | Comune di Schio - Servizio Demografico |
| Unità | Ufficio Stato Civile |
| Responsabile | Pellegrini Graziella |
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