DESCRIZIONE |
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
IL NULLA - OSTA
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
-Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente
Oppure
-Dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero
IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (permesso o carta di soggiorno).
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera nè da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto
Non occorre la legalizzazione se il documento è rilasciato dai seguenti Paesi:
Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e ad Aruba), Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sono esenti altresì dalla legalizzazione a condizione che rechino "l'Apostille" (consistente in un'apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante) i documenti rilasciati all'estero dalle sottoindicate Nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961:
Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermude, Botswana, Brunei, Caimane, Cipro, Dominica, Falkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant'Elena, Seichelles, Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d'America, Vanuatu, Vergini, Zimbabwe.
Convenzione di Monaco del 5.9.1980 relativa al certificato di capacità matrimoniale
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese .
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:
- Austria
- Belgio
- Grecia
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Turchia
Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all’estero)
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Passaporto o documento di identità personale
2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
COSTO
L'atto di pubblicazione è soggetto all'imposta di bollo pari a € 14,62.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice civile art. 116
Legge 30 maggio 1995, n. 218
- " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
Legge 19 novembre 1984, n. 950
- "Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
Legge 13 ottobre 1965, n. 1195
- "Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America"
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| Ente | Comune di Schio - Servizio Demografico |
| Unità | Ufficio Stato Civile |
| Responsabile | Pellegrini Graziella |
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