DESCRIZIONE
L'indennità di maternità sostituisce la retribuzione quando la lavoratrice è assente dal lavoro obbligatoriamente per gravidanza e puerperio, o adozione/ affidamento.
L'indennità viene pagata:
dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, alle lavoratrici dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro in corso e diritto alla retribuzione ;
direttamente dall' INPS a :
- lavoratrici disoccupate o sospese (purchè la gravidanza inizi entro 60 gg da cessazione o sospensione del rapporto di lavoro);
- lavoratrici disoccupate, cassintegrate o in mobilità che hanno diritto a percepire la relativa prestazione previdenziale;
- braccianti agricole con almeno 51 giornate di lavoro nell'anno precedente l' assenza obbligatoria;
- lavoratrici domestiche con 1 anno di contributi nei due anni precedenti l'assenza obbligatoria o 6 mesi di contributi nell'anno precedente;
-lavoratrici stagionali e dello spettacolo con contratto a tempo determinato o prestazioni di lavoro saltuarie.
L'indennità è pari all'80% dello stipendio, con possibile integrazione al 100% a carico del datore di lavoro .
L'indennità di maternità spetta per tutto il periodo di allontanamento dal lavoro, in caso di interdizione anticipata o posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per complicanze della gestazione o rischi legati all'ambiente di lavoro;
Per un periodo di 5 mesi a cavallo del parto;
Per un periodo di 3 mesi dall' ingresso del bimbo/a nella famiglia adottiva o affidataria , purchè il minore, in caso di adozione nazionale, non abbia superato i 6 anni.
In caso di adozione internazionale, l'astensione e la relativa indennità spettano per 3 mesi anche se il minore ha superato i 6 anni di età.
*I tre mesi di astensione dopo il parto spettano al papà lavoratore dipendente in caso di affidamento o abbandono del bimbo/a, grave malattia o morte della mamma.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Va presentata all'INPS e al datore di lavoro prima dell'astensione obbligatoria allegando il certificato di gravidanza del ginecologo, da cui si desumono la data presunta del parto e l'epoca di gestazione.
PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA
La nuova legge ha reso più flessibile l'utilizzo dell'astensione obbligatoria: si può lavorare fino a un mese prima del parto e restare a casa quattro mesi dopo la nascita del bimbo/a . La vecchia normativa prevedeva che l'astensione avesse inizio 2 mesi prima del parto, e proseguisse nei 3 mesi successivi alla nascita. Ora, se la mamma sta bene e se il lavoro che svolge non è rischioso, può lavorare fino a un mese prima della data presunta del parto e utilizzare il mese di astensione dal lavoro dopo la nascita del bimbo/a .
Per avvalersi della flessibilità dell'astensione obbligatoria l'interessata deve presentare al datore di lavoro e all'INPS (per il settore pubblico solo al datore di lavoro) la domanda, accompagnata dalla certificazione sanitaria acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza, da cui risulti che non vi sono rischi per la salute sua e del bimbo/a che deve nascere.
La certificazione dovrà essere rilasciata:
dal ginecologo dell'ASL o convenzionato con il S.S.N.;
dal medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, dove tale figura è prevista. Se in azienda non è previsto il medico competente, la domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'azienda che attesti la non obbligatorietà della presenza del medico .
Comunque anche se si è già presentata la richiesta di flessibilità, è possibile avere una riduzione del periodo su domanda della lavoratrice oppure, per fatti sopravvenuti incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa , ad esempio una malattia.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTO PREMATURO
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Per poter avere l' indennità è però necessario che :
l'interessata non abbia lavorato nel periodo per cui chiede il riconoscimento;
venga presentato all'INPS entro 30 giorni dalla nascita del bimbo/a il certificato o la dichiarazione sostitutiva che attesti la data del parto .
TUTELA DELLE LAVORATRICI AUTONOME (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone)
L'indennità di maternità viene pagata direttamente dall'INPS alle lavoratrici iscritte prima del periodo di maternità, anche se continuano a lavorare, purchè sia stato effettuato il pagamento dei contributi .
Il diritto alla indennità termina con la cessazione della attività.
Il papà lavoratore autonomo non ha diritto alla indennità.
TUTELA DELLE LAVORATRICI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA O CHE SVOLGONO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI NON ISCRITTE AD ALBI O CASSE.
L'INPS paga l' assegno di parto, se la lavoratrice:
- non ha altre forme di copertura previdenziale obbligatoria;
- è iscritta alla gestione separata dei lavoratori autonomi (13%);
- non è titolare di pensione;
- risultano versati o dovuti almeno tre mesi di contribuzione nei 12 mesi antecedenti l'astensione obbligatoria.
L'importo varia in base ai contributi versati o dovuti.
LE NOVITA' PER L'ASTENSIONE FACOLTATIVA
Prima della Legge 53 il papà lavoratore dipendente poteva chiedere l' astensione facoltativa solo in alternativa alla mamma. Inoltre l' astensione facoltativa poteva essere chiesta solo fino al 1° anno di età del bimbo/a .
Con la nuova legge i genitori lavoratori dipendenti (esclusi i disoccupati o sospesi, le lavoranti domestiche e a domicilio) possono astenersi dal lavoro (congedo) anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bimbo/a.
Il papà può utilizzare il congedo mentre la mamma è in astensione obbligatoria dopo il parto o mentre la mamma beneficia dei riposi orari per allattamento.
Il papà lavoratore dipendente, inoltre, può chiedere il congedo anche se la mamma non ne ha diritto.
Ogni genitore può chiedere un congedo fino a 6 mesi . La legge fissa però un limite alla durata del congedo, che non può superare, considerando i periodi utilizzati da entrambi i genitori, i 10 o gli 11 mesi. Il genitore solo ha diritto a 10 mesi di congedo.
Il congedo può durare 11 mesi perché se il papà utilizza il congedo per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, scatta un "premio" di un mese in più. Così, ad esempio, la mamma può decidere di chiedere l'astensione facoltativa per 6 mesi, e il papà per quattro mesi, che diventeranno cinque grazie al "premio".
Il papà quindi può arrivare a 7 mesi di congedo. La mamma invece può usufruire al massimo di 6 mesi.
La mamma che ha utilizzato i 6 mesi di congedo non può utilizzare i 4 mesi di congedo del papà, se questo rinuncia
I mesi residui possono essere utilizzati solo dal papà.
Se la mamma ha utilizzato interamente i 6 mesi di astensione facoltativa (previsti dalla precedente normativa) prima dell'entrata in vigore della nuova legge (28 marzo 2000) non può beneficiare dei congedi della nuova normativa. Se invece mamma e papà hanno fruito della astensione facoltativa solo in parte, e il bimbo/a ha meno di 8 anni, possono utilizzare il congedo per i periodi residui.
Anche le lavoratrici autonome possono chiedere il congedo per un periodo di tre mesi da fruire entro il 1° anno di vita del bimbo/a.
La domanda si presenta all'INPS prima dell'inizio del periodo di astensione. L'indennità spetta solo per il periodo successivo alla presentazione della domanda. Nei tre mesi di congedo la mamma lavoratrice autonoma non deve lavorare. Il papà lavoratore autonomo non ha diritto al congedo.
COME SI APPLICA IL CONGEDO ALLE ADOZIONI ED AGLI AFFIDAMENTI
Per i lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, valgono le stesse regole dei genitori naturali . L' astensione dal lavoro può però essere chiesta fino al 12° anno di età del bimbo/a, e comunque entro tre anni dal suo ingresso in famiglia.
Le lavoratrici autonome hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bimbo/a .
Per ottenere il congedo si deve presentare una domanda:
al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni; all'INPS, precisando il periodo in cui la mamma o il papà si asterrà dal lavoro. Alla domanda devono essere allegati :
- dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita attestante paternità e maternità;
- dichiarazione dell'altro genitore da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio/a , con indicazione del datore di lavoro;
- dichiarazione del genitore che presenta la domanda da cui risultino eventuali periodi di congedo già fruiti per lo stesso figlio/a;
- impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
UTILIZZO DEI GIORNI DI CONGEDO
Il periodo può essere utilizzato anche "a giornate". Tra un congedo e l'altro, in questo caso, deve esserci la ripresa effettiva della attività lavorativa.
Le ferie non sono considerate "ripresa della attività lavorativa".
I giorni non lavorativi e i festivi compresi nel periodo di congedo vengono calcolati nel periodo di assenza.
COME VIENE PAGATO IL CONGEDO
L'indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sull'ultimo stipendio. Spetta per un periodo massimo, calcolato complessivamente tra i genitori, di 6 mesi entro il terzo anno di età del bimbo/a.
L'indennità viene pagata:
- dal datore di lavoro alle lavoratrici dipendenti del settore privato;
- dall'INPS alle lavoratrici agricole.
In caso di superamento dei 6 mesi di congedo, e oltre il terzo anno di età del bimbo/a l'indennità è subordinata a determinati limiti di reddito.
Infatti il genitore che si astiene dal lavoro deve avere un reddito individuale lordo, nell'anno in cui l'astensione inizia, inferiore all'importo del trattamento minimo di pensione moltiplicato per 2,5 (per il 2001 l'importo è di L. 24.061.375).
Per le spese sostenute durante l'astensione facoltativa non retribuita so può chiedere al datore di lavoro, a determinate condizioni, l'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, nella misura massima del 70%.
RIDUZIONE D'ORARIO (riposi giornalieri o allattamento)
Durante il primo anno di vita del bambino si possono utilizzare i riposi orari come segue:
-2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere;
-1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere.
I riposi orari non spettano alle lavoratrici autonome, libere professioniste, alle lavoranti a domicilio e alle domestiche.
Spettano al papà lavoratore dipendente se la mamma rinuncia o non può avvalersene, o se il papà si trova nella condizione di genitore solo.
Per il parto plurimo le ore raddoppiano, anche se i gemelli sono più di due.
La domanda di riposi orari della mamma va presentata al datore di lavoro, quella del papà va presentata all'INPS e al datore di lavoro.
L'indennità economica viene pagata dal datore di lavoro per conto dell'INPS . Viene invece pagata direttamente dall'INPS alle braccianti agricole.
RICORSI
Se la domanda di indennità di maternità o di congedo parentale viene respinta dall'INPS, l' interessato/a può presentare ricorso in carta libera, direttamente o tramite Ente di Patronato, al Comitato Provinciale INPS, entro 90 giorni dalla ricezione della lettera che comunica la reiezione della domanda.
Il ricorso va presentato agli sportelli della Sede INPS che ha respinto la domanda o inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
MALATTIA DEL BAMBINO/A
Ogni genitore, alternativamente, anche se ha esaurito i congedi, può assentarsi dal lavoro -
fino a 3 anni di età senza limiti di tempo;
- dopo il terzo anno e fino agli 8 anni di età del bimbo/a, per 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore.
Le assenze dal lavoro per malattia del bimbo/a non sono retribuite. Anche in questo caso è possibile chiedere al datore di lavoro l'anticipo del Trattamento di Fine Rapporto.
Non si effettuano controlli sullo stato di malattia del bimbo/a, e i genitori non sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Il ricovero ospedaliero interrompe i periodi di ferie.
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro allegando:
- certificato medico di un pediatra dell' ASL o convenzionato con il S.S.N. che attesti la malattia del bimbo/a;
- dichiarazione di responsabilità che attesti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro per gli stessi periodi.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DURANTE I CONGEDI
Tutto il periodo di astensione obbligatoria è considerato ai fini previdenziali come lavorato, cioè vengono accreditati "figurativamente" i contributi.
L'accredito figurativo avviene anche per i periodi di astensione facoltativa indennizzati al 30%, fino ad un massimo di 6 mesi.
Per i periodi di astensione fruiti oltre i sei mesi entro i primi tre anni del bimbo/a o per quelli tra il terzo e l'ottavo anno, è previsto l'accredito figurativo con una retribuzione convenzionale (2 volte l'importo dell'assegno sociale) con possibilità di riscatto se si vuole aumentare il valore dei contributi
E' previsto l'accredito figurativo e la possibilità di riscatto anche per i riposi giornalieri.
I periodi di assenza dal lavoro per malattia dei figli:
- fino a tre anni di età sono coperti figurativamente ai fini previdenziali.
-successivamente ai 3 e fino agli 8 anni è prevista una copertura figurativa ridotta come per l'astensione facoltativa.
Gli accrediti figurativi possono avvenire solo a seguito di domanda dei genitori all'INPS.
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAL COMUNE
E' una prestazione che può essere richiesta dalle donne residenti, che siano cittadine italiane o comunitarie, o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, per i figli nati dal 1° luglio 1999 e per i bimbi adottati o in affidamento preadottivo dal 1 luglio 2000.
La prestazione è dovuta se la donna:
- non ha diritto al pagamento di indennità di maternità ad altro titolo (chi ha una indennità inferiore può chiedere il pagamento della differenza);
- vive in un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera un tetto stabilito dal "riccometro".
La domanda si presenta al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il pagamento viene effettuato in unica soluzione dall'INPS, nella misura di:
- L. 203.200 mensili per 5 mesi (pari a L. 1.016.000) per i figli nati prima del 2 luglio 2000;
- L. 300.000 mensili per 5 mesi (pari a L. 1.500.000) per ogni figlio nato o bimbo/a adottato o in affidamento dal 2 luglio al 31 dicembre 2000;
- L. 500.000 mensili per 5 mesi (pari a L. 2.500.000) per ogni figlio nato o bimbo/a adottato o in affidamento dal 1° gennaio 2001.
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ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS
La Finanziaria per l'anno 2000 ha istituito un assegno di maternità di L. 3.000.000, che sarà concesso dall'INPS , per ogni figlio nato o avuto in affidamento o in adozione dal 1° luglio 2000, alle donne residenti in Italia che siano cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.
L'indennità spetta:
-alle lavoratrici che fruiscono di una tutela previdenziale e possono far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo dai 18 ai 9 mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del/della minore;
-alle disoccupate con una anzianità contributiva di almeno 3 mesi, purchè dalla data di licenziamento a quella di nascita o di ingresso in famiglia del bimbo/a non siano trascorsi più di 9 mesi;
-in caso di dimissioni o licenziamento durante la gestazione, se sono accreditati 3 mesi di contributi nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima della nascita del bimbo/a.
Per avere diritto a tale prestazione non occorre rispettare i limiti di reddito, come è previsto per le indennità di maternità dei Comuni .
L'assegno spetterà per intero alle lavoratrici che non usufruiscono di indennità di maternità, e in misura ridotta, pari alla differenza, a chi percepisce una indennità di maternità di importo inferiore.
La domanda va presentata all'INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del/della minore.
E' stato emanato il regolamento di attuazione che prevede che in fase di prima applicazione il termine di 6 mesi per la presentazione della domanda slitta all' 8 ottobre 2001.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, nota anche come "Legge sui congedi parentali".
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 66 e modificazioni (assegno di maternità concesso dal comune)
DPCM n. 452 del 21 dicembre 2000 (assegno di maternità concesso dall'INPS)
| DOVE RIVOLGERSI | INPS -sede di Schio - per l'indennità di maternità e l'assegno di maternità concesso dall'INPS |
| Indirizzo | Via Marschin, 52 -36015 Schio (Vi) |
| Telefono | 0445/506.311 |
| Fax | 0445/506.360 |
| Orario | lunedì 9 - 15; martedì 9 - 12; mercoledì 9 - 16; giovedì e venerdì 9 - 12 |
| DOVE RIVOLGERSI | Per l'assegno di maternità concesso dal comune:
COMUNE DI VALDAGNO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| Indirizzo | Palazzo Festari, corso Italia 63 A |
| Telefono | 0445/428.260 |
| Fax | 0445/428.282 |
| Orario | Dal lunedì al venerdì 9 - 13; giovedì anche 16 - 18.30; sabato 9 -12.30 |
| Internet | http://www.comune.valdagno.vi.it |
| E-mail | urp@comune.valdagno.vi.it |
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